IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art 1. 1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 55. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermorestando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore e fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio; b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacita' operativa delle unita' di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernente "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1979, n. 8, e' il seguente: "Art. 4. - Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati. Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare. Copia delle convenzioni, entro trenta giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile. Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza".